Regolamento d'Istituto
Documento che stabilisce le regole per il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche.
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
PREMESSA
Il Consiglio d’Istituto di Induno Olona, nella formulazione del Regolamento Interno delle scuole, ha tenuto
conto:
- della Costituzione dello Stato Italiano e delle leggi vigenti;
- della necessità di stabilire criteri generali per il buon funzionamento della vita scolastica, in considerazione
- che solo una disciplinata organizzazione interna può offrire all’utenza un pubblico servizio valido e
funzionale; - della coscienza che la scuola deve considerarsi centro di promozione culturale, sociale e civile;
- dell’esigenza di superare anacronistici individualismi per la attuazione nella scuola dei principi democratici
cui si ispirano ai Decreti Delegati.
PARTE PRIMA
ART. 1 – ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO
Gli Organi Collegiali dell’istituto Comprensivo di Induno Olona sono i seguenti:
1. Consiglio di Istituto;
2. Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto;
3. Collegio Docenti Unitario;
3a. Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia;
3b. Collegio dei Docenti della Scuola Primaria;
3c. Collegio dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado;
4. Consigli di:
4a. Intersezione della Scuola dell’Infanzia;
4b. Interclasse della Scuola Primaria;
4c. Classe della Scuola Secondaria di primo grado.
ART. 2 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. Il Consiglio dì Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il Programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
- adozione del regolamento interno dell’Istituto che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza degli stessi a scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audiovisivi, telematici ed informatici e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’Istituto.
4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, allo adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; esprime parere sull’andamento generale e amministrativo dell’Istituto e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento .
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 del T.U. n, 309 dei 1990.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
1. Con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti dei personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.
ART. 4 – NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
1. Vista la proclamazione degli eletti effettuata dal primo seggio elettorale, scaduti i termini per i ricorsi, i membri dei Consiglio di Istituto sono nominati con Decreto del Dirigente Scolastico.
ART. 5 – ELEZIONE PRESIDENTENTE E VICEPRESIDENTE
1. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta rispetto al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti si procede con un’ulteriore votazione.
2. Il Consiglio elegge anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
ART.6 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO: MODALITA’
1. La prima convocazione, immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta dal Dirigente Scolastico; le successive dal Presidente del Consiglio, sentita la Giunta Esecutiva, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, e comunque ordinariamente durante l’anno scolastico almeno 5 volte.
2. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio. Nella richiesta di convocazione del Consiglio debbono essere specificati una data indicativa e uno o più argomenti da trattare. Il Collegio dei Docenti, le assemblee di classe, le riunioni di Classe, Interclasse, di Intersezione possono avanzare delle proposte al Consiglio di Istituto per la discussione. E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti e la Giunta, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
3. Il Presidente convoca il Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo sulla data della riunione, la lettera di convocazione deve essere consegnata o inviata con i mezzi ritenuti più idonei. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta 24 ore prima mediante fonogramma.
ART. 7 – FORMAZIONE ORDINE DEL GIORNO E SUA EVENTUALE VARIAZIONE
1. Salvo i casi di cui all’art. 3, l’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente su proposta della Giunta Esecutiva. Esso deve contenere argomenti ben specifici e non indicazioni generiche. Copia di detto ordine deve essere affissa all’Albo e in copia esposto nei vari plessi.
2. Per discutere o votare su argomenti urgenti, che non siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata all’unanimità dei presenti. Nel caso non si raggiunga l’unanimità dette proposte saranno prese in esame nella seduta immediatamente successiva. La proposta di variazione può venire formulata da qualsiasi membro del Consiglio e può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito ad altro membro dei Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.
ART. 8 – SEDE DELLE RIUNIONI
1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede dell’Istituto. Nei casi particolari o quando sì tratta di un problema specifico di un plesso, la riunione potrà avvenire in quel plesso, su decisione unanime della Giunta Esecutiva e del Presidente.
ART. 9 – PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
1. Le sedute sono pubbliche nel senso che possono assistervi, senza diritto di parola e di voto, tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto e tutto il personale docente e A. T. A in servizio. Non è ammesso il pubblico quando sì discute in merito all’operato di singole persone, a meno che gli interessati non lo richiedano.
2. Il Consiglio può invitare alla discussione persone esterne ad esso in qualità di consulenti per il chiarimento e/o la soluzione di specifici problemi, anche su indicazione degli altri Organi Collegiali. In ogni caso essi non avranno mai diritto di voto
ART. 10 – PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
1. In ogni seduta, a cura del segretario designato dal Presidente, è redatto un processo verbale, che deve contenere i nomi di coloro che hanno partecipato e degli assenti con o senza giustificato motivo ed, eventualmente a richiesta, la motivazione di voto.
2. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e deve essere depositato in Segreteria entro 5 giorni dalla seduta; tutti gli elettori della scuola hanno diritto a prenderne visione, salvo processi verbali riguardanti singole persone.
3. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate all’Albo entro 8 giorni dalla seduta e devono restarvi affissi per almeno 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
4. Qualsiasi elettore, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati, in base alle norme vigenti.
ART. 11 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE
1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. All’inizio della seduta il segretario verbalizzante procederà all’appello nominale e alla lettura del verbale della seduta precedente.
3. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Presidente rinvierà la seduta ad altra data.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; si precisa che le schede bianche, nulle e, in caso dì voto palese, le astensioni sono voti validamente espressi.
5. Nel voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Solo quando sì tratti dell’operato di persone il voto è segreto.
7. Dopo tre assenze ingiustificate il consigliere viene dichiarato decaduto.
ART. 12 – DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
1. I membri del Consiglio possono, durante l’orario dì servizio della segreteria, accedere agli Uffici Didattici per avere, a proprie spese, tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio, secondo quanto disciplinato dalla L.241/90, art. 25 e relativi decreti governativi.
ART. 13 – FUNZIONI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente convoca il Consiglio e ne presiede le riunioni. In particolare illustra gli argomenti inseriti all’ordine dei giorno o invita i proponenti ad illustrarli; esauritasi la trattazione di ogni singolo argomento, ne riassume in breve i termini essenziali e, formulato con chiarezza l’oggetto da porsi in votazione, lo sottopone al voto.
2. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.
ART. 14 – FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza, impedimento, dimissioni o decadenza. In questi ultimi due casi il Vice Presidente deve provvedere a riunire il Consiglio per l’elezione dei nuovo Presidente entro 15 giorni. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni sono assunte dal genitore consigliere più anziano di età.
ART. 15 – PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO
1. Per il Programma annuale ed il Conto Consuntivo valgono le disposizioni vigenti. Unitamente alla convocazione del Consiglio sarà inviata copia della relazione illustrativa predisposta dal Dirigente e proposta dalla Giunta Esecutiva.
ART. 16 – COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro che non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive impartite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono consultare esperti.
ART. 17 – GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
1. La Giunta Esecutiva è composta da:
a) membri elettivi: 2 genitori (non esiste incompatibilità tra la carica di Presidente e membro della Giunta),
1 insegnante, 1 ATA eletti dal Consiglio con le medesime modalità previste per la elezione del Presidente,
sia in prima che in seconda votazione, procedendo alla elezione di un membro alla volta ed esprimendo
quindi una sola preferenza per ogni singola votazione
b) membri di diritto.- Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi
2. Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico; in caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato con funzioni dì Vicario.
3. Il Direttore dei servizi generali amministrativi svolge le funzioni di Segretario della Giunta. A tal fine è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dall’Assistente Amministrativo delegato.
4. La Giunta propone il Programma annuale, le sue variazioni e il Conto Consuntivo. Definisce l’ordine del giorno del Consiglio e ne prepara i lavori portando tutte le informazioni e le indicazioni necessarie allo stesso per deliberare. La Giunta, in caso di necessità od urgenza, può anche deliberare, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso.
ART. 18 – CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA E VALIDITA’ DELLE SEDUTE
1. La Giunta è convocata dal Dirigente di norma, prima di ogni convocazione del Consiglio per predisporre, assieme al Dirigente dei Consiglio, l’ordine del giorno e preparare tutti gli elaborati. Può poi riunirsi anche per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Ciascuno dei suoi membri può richiedere la convocazione.
2. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta almeno 5 giorni prima della seduta e in caso di urgenza 24 ore prima tramite fonogramma.
3. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.
ART. 19 – COLLEGIO DEI DOCENTI
1. COMPOSIZIONE
Il Collegio dei Docenti (Unitario) dell’Istituto Comprensivo è composto da TUTTI gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.
Il Collegio si può articolare, per necessità anche come “Collegio di Settore” (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) con potere deliberante nell’ambito delle materie di specifico interesse e competenza.
2. COMPETENZE
Il Collegio dei Docenti Unitario è l’organo tecnico della programmazione didattica e pertanto ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto.
In particolare:
- cura la programmazione \ curricolo dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i curricoli d’insegnamento alle specifiche esigenze ambientali.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d’insegnamento garantita a ciascun docente; - formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare l’efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di Classe e Interclasse;
- Sceglie i sussidi didattici nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto, deliberando lo specifico piano annuale di formazione;
- promuove ed adotta le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, Interclasse o d’Intersezione. Per la stesura del verbale individua un docente con funzioni di segretario verbalizzante.
3. CONVOCAZIONE COLLEGIO
Il Collegio dei Docenti si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. FUNZIONAMENTO
Per una migliore funzionalità e per uno scambio più proficuo di esperienze il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, Commissioni, dipartimenti… come previsto dal CCNL.
ART. 20 – CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE
1. COMPOSIZIONE
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono composti dai docenti in servizio nelle classi interessate, o comunque, che operano con gli alunni delle medesime e dai genitori eletti per ciascuna classe \ sezione.
2. COMPETENZE
I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, al completo delle due componenti, genitori e docenti, hanno i seguenti compiti:
- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e iniziative di sperimentazione;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
- dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo (solo Consigli di Classe e Interclasse);
- verificare ( almeno ogni tre mesi) l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza per gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
- esaminare, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico – socio – psico – pedagogici;
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono inoltre fare proposte al Consiglio di Istituto in ordine a problematiche relative all’edilizia scolastica.
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono con la sola presenza dei docenti per le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della valutazione. I Consigli di Classe si riuniscono per formulare un parere vincolante in merito alla non ammissione alla classe successiva degli alunni. Nella scuola primaria il suddetto potere spetta al team dei docenti di ogni singola classe come previsto dal DPR 122/2009.
I Consigli di Classe, Interclasse possono essere riuniti per gruppi di classe parallele, per ciclo o per plesso a seconda degli argomenti da trattare e delle esigenze logistiche. Fatte salve le disposizioni dì legge, è data facoltà al Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione di invitare, in alcuni casi, ad assistere alle riunioni i genitori delle classi interessate.
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico nominerà un docente coordinatore che presiederà il Consiglio di Classe, di Interclasse e Intersezione in caso di sua assenza e un docente segretario. Qualora le deliberazioni comportino proposte di competenza del Consiglio di Istituto il segretario trasmetterà al Presidente della Giunta, tramite l’Ufficio di segreteria, un estratto del verbale della stessa perché le includa nell’ordine del giorno dei Consiglio successivo.
3. CONVOCAZIONE
Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico, o dal suo delegato. Straordinariamente può essere richiesta la convocazione dalla maggioranza dei suoi componenti.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO DELLA VITA DELL’ISTITUTO
ART.21 – MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
1. La formazione delle classi prime è di piena ed esclusiva competenza del Dirigente Scolastico e del Collegio Docenti secondo le modalità e le forme di volta in volta da essi stabilite.
2. Sono previsti incontri preliminari tra i docenti delle classi terminali di ciascun ordine scolastico e quelli del successivo per il passaggio di notizie ed informazioni sul gruppo classe e sui singoli allievi.
3. In ciascun ordine di scuola viene costituita un’apposita commissione col compito di formare i gruppi classe tenendo conto dei seguenti elementi/criteri:
- nel caso di più alunni con certificazione di handicap gli stessi saranno equamente distribuiti tra le classi;
- se ci sono bambini che presentano particolari problemi già evidenziati nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria o segnalati dai genitori, gli stessi saranno divisi tra le sezioni/classi, in modo che le scolaresche siano il più possibile omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno;
- di norma i fratelli saranno inseriti in classi diverse salvo casi particolari che saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Dirigente Scolastico;
- le classi in cui sono iscritti alunni con diagnosi saranno formate da un numero inferiore di alunni rispetto alle altre che non ne contengano;
- per quanto possibile, e compatibilmente con i criteri sopraesposti, si terrà conto delle richieste delle famiglie relativamente alla possibilità di indicare dei compagni di classe preferiti.
- non verranno invece tenute in considerazione le richieste di preferenza per singoli docenti/corsi in quanto, l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni è di pertinenza del Dirigente Scolastico (vedi art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009).
4. Gli elenchi dei gruppi classe predisposti dalle Commissioni saranno consegnati all’attenzione del Dirigente Scolastico per una loro verifica e successiva approvazione.
5. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà – dopo un periodo di apposita osservazione effettuata dai docenti di classe con l’eventuale consulenza della psicologa della scuola – di effettuare spostamenti di alunni da una classe/sezione all’altra per motivate ragioni di ordine didattico e comportamentale.
6. L’abbinamento dei gruppi alle sezioni avverrà per le future classi prime della scuola primaria e secondaria di 1° grado tramite pubblico sorteggio.
7. Eventuali modalità di formazione delle classi, differenti da quanto sin qui descritto, potranno essere fissate, su proposta del Collegio dei Docenti, e successiva presa d’atto da parte del Consiglio d’Istituto.
8. ISCRIZIONI IN CORSO D’ANNO
- Qualora nel corso dell’anno scolastico dovessero arrivare nuovi alunni, questi verranno, di norma,
assegnati dal Dirigente Scolastico alle classi cominciando da quelle con il numero inferiore di bambini,
purché in dette classi non siano inseriti alunni portatori di handicap. Naturalmente si assegneranno nuovi
alunni anche a queste ultime, qualora non sia possibile destinarli ad altre classi. - Di fronte a casi particolari il Dirigente Scolastico convocherà i docenti delle classi in cui intende inserire gli
alunni, per valutare insieme a loro le singole situazioni e l’inserimento più adeguato alle varie esigenze
presentate.
9. CRITERI PER ACCOGLIMENTO ALUNNI E FORMAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA
Tali criteri vengono annualmente definiti e, se del caso, rivisti, dal Consiglio d’Istituto. I Criteri adottati sono resi pubblici prima delle apertura delle iscrizioni e pubblicati sul sito internet della Scuola.
10. MANCATA FREQUENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore ad un mese sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta degli insegnanti e previa eventuali accertamenti. Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate.
ART. 22 – VITA DELLA SCUOLA
1. SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia funziona per 8 ore giornaliere. Gli orari di apertura e di chiusura, nonché il calendario
scolastico, sono stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Nelle prime settimane dell’anno scolastico la scuola osserverà il seguente orario ridotto: dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Può essere analogamente prevista l’adozione di un orario ridotto anche per la fine di giugno. I primi giorni, la scuola sarà aperta solo ai bambini che già frequentavano l’anno precedente. Nei giorni successivi i nuovi iscritti saranno inseriti, con gradualità, ogni 2/3 giorni secondo un calendario concordato con le insegnanti durante una apposita riunione di giugno.
La vigilanza e la responsabilità degli alunni, in orario scolastico, sono affidate in ogni momento alle insegnanti titolari di sezione, in caso di necessità al personale ausiliario che collabora con le insegnanti stesse.
Le norme che regolano la vigilanza durante l’ingresso, l’uscita e la permanenza nella scuola sono:
A. l’orario di entrata e di uscita viene stabilito su delibera del Consiglio di Istituto. I genitori devono accompagnare i bambini all’interno dell’edificio scolastico, affidandoli all’insegnante di sezione. In caso di assenza temporanea del titolare di sezione per gravi motivi, tutte le insegnanti e il personale ATA collaborano per garantire il normale funzionamento dell’attività didattica anche per la sezione rimasta temporaneamente scoperta. Gli alunni in ritardo,M rispetto all’orario stabilito all’inizio dell’anno, sono ammessi a scuola; nel caso in cui il ritardo diventasse abituale, è facoltà del capogruppo richiamare i genitori al rispetto della puntualità comunicando il provvedimento al Dirigente. Al termine dell’orario scolastico i bambini vengono consegnati personalmente dalle insegnanti ai familiari.
B. Gli alunni non possono, di norma, abbandonare la scuola durante l’orario previsto per le lezioni, salvo in casi motivati; in tutti i casi gli alunni saranno affidati ai genitori, a chi esercita la patria potestà, o a familiari e adulti autorizzati, previa sottoscrizione dell’apposito modulo. I genitori sono tenuti a comunicare e a motivare per iscritto in precedenza le assenze prolungate dei propri figli non dovute a motivi di salute. Nel caso in cui sia necessario l’intervento del medico, il personale lo farà intervenire direttamente e informerà i genitori o chi esercita la patria potestà.
2. COMPORTAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI
All’inizio di ciascun anno scolastico viene adottato uno specifico e dettagliato Piano di Vigilanza. L’atteggiamento corretto verso i Docenti, il Personale non insegnante e i compagni è condizione prima perché la scuola sia una comunità autentica.
Il comportamento deve quindi fondarsi sul rispetto interpersonale, sull’autocontrollo e sulla responsabilità di ciascuno, specie durante l’intervallo, l’entrata e l’uscita dalle aule e dalla scuola.
L’accesso alla scuola avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Gli ingressi devono essere vigilati dai bidelli, affinché non si verifichino danni agli alunni e alle cose. L’ingresso nei corridoi e nelle aule è vigilato dai Docenti. Per i singoli plessi scolastici si osserveranno le seguenti norme:
a) Scuola Primaria “A. Ferrarin” – i genitori possono accompagnare i loro figli sino al cancello, un collaboratore scolastico stazionerà sul tragitto tra cancello ed ingresso, vigilando sugli alunni; gli alunni saranno accolti dai docenti nell’atrio della scuola ad eccezione di quelli delle classi del piano terreno che saranno attesi dagli insegnanti direttamente nelle aule.
b) Scuola Primaria “Don Milani” – i genitori possono accompagnare i loro figli sino alla porta a vetri d’ingresso, mentre un bidello stazionerà sul tragitto tra cancello ed ingresso, vigilando sugli alunni che entrano da soli; gli insegnanti attenderanno gli alunni nell’atrio della scuola; mentre alla fine delle lezioni gli insegnanti accompagneranno le rispettive classi al cancello.
c) Scuola Secondaria di primo grado “B. Passerini” – i docenti attenderanno gli alunni sulla porta delle aule.
Ogni alunno deve presentarsi alle lezioni fornito del materiale occorrente per l’attività scolastica.
– Soprabiti e cappelli devono essere appesi all’apposito attaccapanni. E’ bene non lasciare nelle tasche dei soprabiti del denaro o altri valori. La scuola non si assume responsabilità degli smarrimenti e dei furti.
– L’avviso dell’inizio delle lezioni è dato dal campanello.
– L’uscita dall’aula durante le ore di lezione deve essere accordata dall’insegnante.
– Durante l’intervallo (dieci minuti per la scuola secondaria di primo grado e di circa quindici minuti per le scuole primarie) la sorveglianza e la disciplina è affidata ai Docenti presenti in aula prima dell’inizio dell’intervallo, coadiuvati dai bidelli; gli alunni non dovranno schiamazzare né correre, né sporgersi dalle finestre, né spostarsi da un piano all’altro dell’edificio.
– L’entrata posticipata e l’uscita anticipata degli alunni dovrà essere autorizzata dal Docente presente in classe. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere possibilmente documentate. Il genitore dovrà prelevare personalmente il proprio figlio a scuola, mentre il docente annoterà sul registro di classe apposito l’ora di uscita. Il personale collaboratore scolastico coadiuverà il docente. In casi eccezionali il minore potrà essere affidato anche ad altra persona con delega scritta del genitore. La delega verrà trattenuta dalla scuola.
– La fine delle lezioni è data dal docente dopo l’avviso del campanello.
– L’uscita dalle aule, dai corridoi e dalla scuola deve essere sorvegliata dai Docenti presenti in aula alla fine della lezione. Alla fine delle lezioni gli alunni devono essere accompagnati dai rispettivi insegnanti fino all’uscita al cancello, affinché lo sfollamento avvenga senza incidenti ed in modo ordinato, mentre i genitori attenderanno all’esterno del complesso scolastico (fuori del cancello). Il personale ausiliario vigilerà affinché nessun alunno, solo o accompagnato da un adulto, rientri, se non per un valido motivo, nel cortile o nell’edificio scolastico.
3. ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Le assenze saranno giustificate sulla scorta di dichiarazioni sottoscritte dal genitore o da chi ne fa le vec sull’apposito libretto o diario personale (per le Primarie); il libretto per la Scuola Secondaria di primo grado sarà articolato come di seguito:
a – orario provvisorio e definitivo
b – valutazioni delle verifiche orali e scritte
c – comunicazioni alle famiglie
d – giustificazioni
e – entrata e uscita fuori orario.
In caso di smarrimento, un nuovo libretto dovrà essere ritirato personalmente da un genitore. Le assenze saranno giustificate mediante esibizione del libretto o diario con la firma di uno dei Genitori, dal Docente della prima ora. In caso di mancanza della giustificazione, l’alunno non sarà riammesso in classe e verrà inviato in Dirigenza.
4. RITARDI ED INGRESSI POSTICIPATI DEGLI ALUNNI
I ritardi fino a dieci minuti, saranno giustificati, con comunicazione scritta dai genitori, al Docente della prima ora. Se i ritardi sono abituali o superiori ai dieci minuti, l’alunno sarà inviato in Dirigenza o, per la scuola Primaria, dall’insegnante coordinatore di classe. Di ciò sarà dato avviso alla famiglia.
Gli ingressi posticipati, occasionali, debbono essere giustificati dai genitori.
5. RISPETTO DELLE SUPPELLETTILI
Gli alunni sono tenuti a rispettare le suppellettili e i locali della scuola. Per qualsiasi danno causato volontariamente, la famiglia dell’alunno è responsabile e deve risarcire la scuola o il proprietario. Nel caso non si riesca ad individuare il responsabile, pagherà l’intera classe o il gruppo responsabile.
6. ORARIO DI SEGRETERIA E DIRIGENZA
Si prega di rispettare il seguente orario di ricevimento del pubblico:
SEGRETERIA:
- dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.20;
- il sabato dalle 9.00 alle 12.00
- i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.00 (in presenza di attività didattiche)
DIRIGENZA:
- su appuntamento.
7. ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI
Ogni docente deve essere puntuale prima dell’orario di inizio della propria lezione. Ogni docente in servizio alla prima ora deve trovarsi, come prescritto dal Contratto Nazionale di Lavoro, a scuola cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni per accogliere gli alunni: in tale periodo è responsabile della incolumità fisica degli stessi.
8. TENUTA DEL REGISTRO PERSONALE E DI CLASSE
I docenti devono sempre tenere aggiornato il proprio registro personale annotando le assenze degli alunni, dove previsto, le osservazioni sul loro comportamento e rendimento scolastico, gli argomenti trattati (scuola secondaria di primo grado) e l’agenda di modulo scuola primaria. Il registro personale deve essere sempre riposto (ove previsto) nell’apposito cassetto in sala professori a disposizione della dirigenza e degli eventuali supplenti.
Il piano di lavoro o programmazione deve essere sempre allegato al registro personale o trascritto negli appositi spazi. L’originale del piano di lavoro dovrà essere consegnato al docente coordinatore nella riunione ordinaria del consiglio di classe di ottobre e inserito nel registro dei verbali. I docenti devono altresì firmare il registro di classe, per la scuola secondaria di primo grado per ogni ora di lezione / attività, segnarvi gli alunni assenti, gli argomenti trattati, anche nelle ore di compresenza (e/o laboratorio), è richiesta la firma apposta “di proprio pugno” dal docente e non la trascrizione del nome del professore da parte di altri.
9. PROVE E VERIFICHE SCRITTE
Le verifiche scritte, per la scuola secondaria di primo grado, in numero di almeno 3 per quadrimestre per le materie con prova scritta agli esami di Stato, vanno corrette e date in visione agli alunni, di norma, entro 15 giorni dalla data della loro effettuazione. In seguito vanno conservate a cura del docente nei contenitori predisposti (o in cartellette personali degli alunni). Al termine dell’anno scolastico o su richiesta vanno consegnate in dirigenza.
10. CAMBIO INDIRIZZO
Il personale docente ed A.T.A. è tenuto a comunicare in segreteria l’indirizzo, e il numero telefonico. E’ sempre tenuto a comunicare immediatamente in segreteria le variazioni per iscritto.
11. PERMESSI
E’ necessario avvisare sempre tempestivamente la dirigenza o la segreteria della scuola per eventuali assenze o impedimenti a causa di malattia.
Le comunicazioni telefoniche fatte da luogo diverso da quello della residenza abituale devono essere seguite da comunicazione telegrafica, fax o e-mail con l’esatto indirizzo del mittente per gli accertamenti medico-fiscali. Per le assenze superiori a tre giorni la domanda e la relativa certificazione medica vanno inoltrate per raccomandata o fatte recapitare a mano.
12. CONSEGNE Al SUPPLENTI
E’ opportuno mettersi in contatto con gli eventuali supplenti, per fornire loro indicazioni di metodo e di programma da svolgere, mediante annotazioni scritte da consegnare in dirigenza (se si tratta di congedo accordato in anticipo) o mettendosi in contatto telefonico con il supplente tramite la scuola.
13. SCIOPERI DEL PERSONALE
In occasione di scioperi del personale sarà data comunicazione, nel rispetto delle norme vigenti, alle famiglie del servizio funzionante e degli eventuali provvedimenti adottati dalla Dirigenza.
14. DIVIETO DI FUMARE
All’interno dell’edificio scolastico è vietato a chiunque fumare. Il divieto è esteso anche agli spazi esterni di pertinenza della scuola e vale anche per le cosiddette sigarette elettroniche.
La vigilanza relativa all’applicazione del divieto nelle scuole spetta a tutti gli adulti, docenti e non; i soggetti preposti alla contestazione/verbalizzazione delle infrazioni sono i Responsabili di Plesso che provvederanno alla successiva segnalazione alla Direzione. I trasgressori sono soggetti al pagamento di una Sanzione amministrativa di € 27,50 (raddoppiata in caso di recidiva o qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini). In caso di recidiva inoltre il Consiglio di Classe può disporre – nei confronti degli allievi – la sospensione da 1 a 3 giorni.
15. ASSENZE ALUNNI
L’insegnante della prima ora del mattino o del pomeriggio provvede alla giustificazione.
Le assenze vanno registrate sul registro di classe e sul registro personale dell’insegnante (scuola secondaria di primo grado). Si invitano i genitori a comunicare la necessità di assenze prolungate per motivi validi. I coordinatori delle classi devono segnalare al Dirigente Scolastico i casi di assenze ripetute e di assenze non sufficientemente giustificate.
L’art. 11 del d.lgs n. 59 del 19/02/2004 stabilisce, per la scuola secondaria,: “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Al Collegio dei Docenti spetta stabilire eventuali criteri di deroga mentre ai Consigli di Classe la loro applicazione in sede di scrutinio finale.
16. ASSENZE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
I docenti di sostegno sono tenuti ad avvisare sempre e comunque la segreteria e/o l’insegnante che si occupa delle sostituzioni in caso di assenza dei ragazzi che seguono durante le ore di sostegno. In questo caso detti insegnanti saranno utilizzati nell’orario di servizio per la sostituzione di colleghi assenti.
17. COMPITI A CASA
E’ opportuno assegnare agli alunni alcune attività da svolgere a casa (esercizi scritti, lezioni da studiare). I consigli dì classe e i moduli dovranno concordare i criteri di assegnazione dei compiti. I giorni delle verifiche in classe vanno comunicati con congruo anticipo agli alunni e trascritti nel registro di classe (scuola secondaria di primo grado) e nell’agenda settimanale di modulo (scuola primaria) per far conoscere ai colleghi tali impegni per evitare più verifiche lo stesso giorno. Gli insegnanti dovranno evitare di assegnare compiti il giorno del rientro pomeridiano per il successivo.
18. INTERVALLO
L’intervallo va gestito in termini educativi dai docenti in servizio durante il periodo stabilito da ciascun plesso e sono sempre responsabili di quanto può accadere agli alunni della classe affidatagli o dei danni a persone o cose causate dai propri alunni. Si raccomanda una diligente vigilanza.
19. UTILIZZO PALESTRA
Possono accedere alla palestra solo le classi accompagnate dai docenti. Possono svolgervi attività didattica solo gli insegnanti di educazione fisica o, per la scuola primaria, gli insegnanti assegnati all’attività motoria.
20. USO DI APPARECCHI ELETTRICI E TELEFONI CELLULARI
L’uso di attrezzature elettriche è consentito da parte degli studenti solo sotto la supervisione di un docente e solo per ragioni didattiche; lo studente deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Docente per l’uso in sicurezza delle attrezzature. Quando non in uso, le attrezzature devono essere spente e, se possibile, conservate in armadi dotati di chiusura adeguata.
Ai sensi della nota ministeriale n. 30 del 15/03/2007 (avente per oggetto “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari…”) è fatto divieto assoluto di utilizzo dei cellulari in tutti gli ambienti scolastici e nei vari momenti della giornata compresi quelli della ricreazione e del cambio ora, in primis, per salvaguardare il sereno e proficuo svolgimento delle attività di insegnamento–apprendimento e, in seconda battuta, per prevenire il possibile insorgere di situazioni che, a causa di un distorto uso dello strumento, possano configurarsi come atti illeciti e perseguibili per legge. Ai trasgressori saranno applicate (eventualmente anche su segnalazione del personale non docente) le sanzioni come previsto dal regolamento disciplinare (cfr. tabella A pag. 18).
Avvertenza: solo in caso di effettiva urgenza e gravità, constatate e confermate dal personale scolastico in servizio, e qualora non fosse possibile utilizzare con altrettanta immediatezza ed efficacia i telefoni fissi della scuola, sarà eccezionalmente concesso all’alunno di utilizzare il proprio cellulare e/o quello di altri. Si rammenta infine che ai sensi della Circolare Ministeriale n. 362/98 il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività didattiche opera anche nei confronti del personale docente salvo singoli e specifici casi da comprovare ed autorizzati preventivamente dal Dirigente Scolastico. Per il Personale Ata, pur non essendo previsto ad oggi dalla normativa un analogo divieto, si raccomanda un uso del proprio cellulare limitato a casi di effettiva necessità e a chiamate di brevissima durata.
21. AULE SPECIALI E LABORATORI
Le aule speciali e i laboratori rimarranno chiusi a chiave quando non siano occupati da lezioni previste dall’orario. I referenti – all’uopo delegati dal DSGA – rispondono del materiale custodito nell’aula e dell’arredo.
22. SPOSTAMENTI
Gli alunni non possono essere inviati da soli alla ricerca di materiali, libri, registri o altro e devono essere sempre accompagnati dall’insegnante o da un collaboratore scolastico.
Al cambio di lezione gli alunni, se necessario, si sposteranno da un’aula all’altra accompagnati dall’insegnante ordinatamente e senza correre. Prima dell’inizio della lezione successiva, con altro insegnante, dovranno essere ricondotti in classe.
23. RESPONSABILITA’
Il personale scolastico risponde della incolumità degli alunni. Di norma il docente dell’ora risponde per gli
alunni a lui affidati. Il cambio dell’ora è particolarmente critico pertanto gli spostamenti dei docenti dovranno avvenire nel modo più rapido possibile. Nell’attesa debbono essere affidati ad un collaboratore scolastico.
Il docente che inizia dopo la prima ora, o con ora buca, al suono della campana deve essere già pronto per entrare in classe. Il docente che termina le lezioni, o con ora buca. deve attendere in classe il docente dell’ora successiva.
24. FOTOCOPIE
Onde razionalizzare l’utilizzo delle macchine e risparmiare sui costi di gestione e potenziare i mezzi didattici, tutte le operazioni di fotocopiatura devono essere previste per tempo. È istituito un registro per fotocopie. L’uso della fotocopiatrice è riservato al personale collaboratore scolastico che ne è competente. Sul registro va segnalata la data, il numero delle copie, il nome del docente e la classe. Per un’adeguata programmazione delle attività dei Collaboratori Scolastici, i docenti sono tenuti a consegnare gli originali da fotocopiare almeno con un giorno (lavorativo) di anticipo.
25. PRENOTAZIONE SPAZI
È necessario prenotare le aule polivalenti o speciali in uso a più classi ed a più insegnanti, in modo da razionalizzarne l’uso.
26. TENUTA AULE E LOCALI SCOLASTICI
Ogni insegnante deve provvedere a che gli spazi dell’aula normale o speciale, ivi inclusi i materiali, siano organizzati e lasciati in modo che chiunque possa, entrando, svolgere il proprio lavoro
27. INFORTUNI ALUNNI
In caso di lieve infortunio, gli addetti al primo soccorso designati (docenti e collaboratori scolastici) prestano il primo soccorso con i mezzi a disposizione (cassetta di primo soccorso) e secondo quanto appreso al corso di formazione, dandone comunicazione ai genitori.
Nei casi più gravi il personale, provvederà a telefonare immediatamente al pronto soccorso, ad avvertire la Direzione e ad avvisare la famiglia.
L’insegnante dell’alunno infortunato è tenuto a relazionare riguardo all’infortunio in modo circostanziato utilizzando l’apposito modello, consegnandolo o facendolo pervenire al Dirigente Scolastico il giorno stesso.
ART. – 23 SICUREZZA DEGLI ALUNNI E DEI LAVORATORI
1. Il Dirigente Scolastico, essendo il Dirigente di più alto livello presente nell’Istituto, secondo quanto previsto dall’Art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è individuato come “Datore di Lavoro” ed è tenuto a dare applicazione al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed al Regolamento applicativo per la sicurezza nelle scuole, per quanto di competenza.
2. A tal fine si avvale della collaborazione :
- in primo luogo dell’Amministrazione Comunale, tenuta in base alla normativa vigente alla fornitura e alla
manutenzione dei locali e degli impianti; - del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutto il personale, per quanto di rispettiva competenza.
3. È stato predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività scolastica conforme a quanto previsto dall’Art. 28 del D.Lgs 81/2008 e contenente anche l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare a carico della scuola. Tale documento è oggetto di revisione periodica, secondo il disposto della normativa vigente di cui sopra.
4. Le criticità riscontrate e i relativi rischi che riguardano gli ambienti di lavoro e gli impianti, vengono periodicamente comunicati all’Amministrazione Comunale che provvede alla presa in carico del problema e alla soluzione dello stesso.
5. Per ogni edificio scolastico è previsto:
- un piano di emergenza condiviso anche con gli alunni attraverso prove e simulazioni
- l’individuazione di addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso previa idonea formazione.
ART. – 24 USO LOCALI SCOLASTICI
1. L’utilizzo per finalità attinenti le funzioni istituzionali della scuola (spettacoli, feste, corsi di formazione, assemblee personale e genitori etc.) potrà essere autorizzato direttamente dal Dirigente Scolastico.
2. L’utilizzo dei locali al di fuori dell’orario scolastico da parte dei soggetti terzi, viene concesso dal Consiglio d’Istituto, o su sua delega dal Dirigente, previa richiesta che l’interessato dovrà far pervenire all’Amministrazione Comunale e all’Istituto Comprensivo. In base alla normativa gli edifici scolastici e le attrezzature possono essere utilizzati, fuori dell’orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio d’Istituto o del Dirigente Scolastico.
3. La domanda deve essere presentata di norma con 15 giorni di anticipo all’Ente Locale e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico. Il nulla osta, con le eventuali condizioni d’uso in ordine alla sicurezza all’igiene e al rispetto delle strutture, sarà inviato all’Amministrazione Comunale e per conoscenza agli interessati.
4. In caso di inosservanza delle condizioni d’uso sarà facoltà del Consiglio revocare l’autorizzazione.
5. L’uso del materiale didattico e audiovisivo non è consentito a persone o associazioni estranee alla scuola salvo esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico sulla base di motivata richiesta.
ART. 25 – ASSEMBLEE
1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe, modulo, plesso. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data, l’orario di svolgimento e l’ordine del giorno di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente scolastico valuterà le richieste e autorizzerà la convocazione; l’assemblea si svolgerà fuori dell’orario delle lezioni.
3. Tutte le richieste di assemblea saranno presentate almeno 5 giorni prima.
4. Durante gli incontri tra docenti e famiglie o le assemblee tra soli genitori che si svolgano in orario extrascolastico, essendo la scuola chiusa e non essendo pertanto previste né attività didattiche né servizio di sorveglianza, non si devono portare a scuola gli alunni. I genitori che, non potendo assolutamente agire diversamente, si trovassero costretti a farlo se ne assumono ogni responsabilità.
ART. 26 – BIBLIOTECHE DI PLESSO E SUSSIDI DIDATTICI
1. Esiste presso la scuola secondaria di primo grado una biblioteca a disposizione degli insegnanti; in ogni plesso vi sono biblioteche per gli alunni; gli insegnanti sono responsabili della conservazione e dei prestito dei libri.
2. I sussidi inventariati non potranno essere eliminati, anche se fuori uso, ma dovranno essere consegnati alla Direzione per il successivo scarico dai registri inventariali.
ART. 27 – ACCESSO E PROPAGANDA NELLE SCUOLE
1. ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI
L’ingresso agli edifici scolastici è, di norma, interdetto a genitori ed estranei con le seguenti eccezioni:
- genitori ed estranei espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico ed invitati dai docenti con funzioni di “esperti” per lo svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche;
- rappresentanti dei genitori facenti parte degli Organi Collegiali elettivi per lasciare il materiale didattico (fotocopie, libri, ecc.) ai collaboratori scolastici per farlo recapitare agli insegnanti. Qualora questi abbiano necessità di parlare con un docente, per questioni attinenti alle loro funzioni, lo faranno chiamare da un collaboratore scolastico che rimarrà in classe a vigilare sugli alunni;
- personale del Comune, a condizione che la presenza sia stata preventivamente comunicata alla Direzione dai competenti uffici comunali e motivata da ragioni di servizio;
- estranei che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’uso dei locali in orario extrascolastico dagli organi competenti;
- per gravi motivi e comunque solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Responsabile di Plesso, sarà permesso l’ingresso ad altri soggetti.
2. PROPAGANDA E PUBBLICITA’ NELLE SCUOLE
Tutti i volantini e manifesti, per essere distribuiti all’interno della scuola, devono essere prima visionati dal Dirigente Scolastico che ne autorizza la distribuzione tenendo conto di quanto segue:
a) si accettano volantini e manifesti, su attività rivolte agli alunni o ai genitori provenienti direttamente o patrocinati dall’Amministrazione Comunale, dalla Parrocchia o dalla Proloco o da Enti pubblici sovra territoriali quali Comunità Montana, Provincia, Regione o Asl.
b) durante la propaganda elettorale delle votazioni scolastiche non si accettano volantini e manifesti che esprimano preferenze per uno o più candidati; si distribuiscono i volantini firmati dai rappresentanti dei genitori, degli insegnanti, del personale ATA (esclusi rappresentanti sindacali e di partito), dei Consigli di Interclasse, di Istituto, che invitano i loro elettori a delle riunioni di illustrazione dei programmi delle liste.
3. PROPAGANDA ELETTORALE DURANTE LE VOTAZIONI SCOLASTICHE
(Art. 35 dell’ O.M. n. 215 del 15.07.1991)
a. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali dalle associazioni dei genitori e dalle organizzazioni professionali riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
b. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 30 al 20 giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30 al 20 giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali a livello diverso) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di atti relativi ai programmi.
c. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
d. Per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto è consentito di tenere, fuori dell’orario di servizio, riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli orari collegiali stessi.
e. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
ART. 28 – VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE PER ATTIVITA’ SPORTIVE E CULTURALI
1. Il Consiglio di Istituto di Induno Olona, nella convinzione che le attività svolte all’esterno della scuola costituiscano una preziosa occasione di arricchimento personale, culturale e sociale oltre che di approfondimento e consolidamento di quanto appreso durante le lezioni, fissa come segue i criteri e le condizioni per lo svolgimento di tali attività.
2. TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ESTERNE
a – Escursioni, cioè uscite a piedi delle scolaresche, nei dintorni della scuola, con finalità didatticoricreative, per mete o con itinerari idonei e non pericolosi. Per la realizzazione delle escursioni la Scuola dovrà preventivamente acquisire all’atto delle iscrizioni e/o all’inizio dell’anno scolastico, il consenso degli esercenti la patria potestà familiare sugli alunni, espresso con formula conforme al modello in uso; mentre per le attività sotto indicate l’autorizzazione andrà acquisita di volta in volta.
b – Viaggi e visite d’integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza dei Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico – artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi del POF.
c – Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali.
d – Viaggi connessi ad attività sportive che devono avere anch’essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale, quali la settimana bianca e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.
Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.
3. Si effettuano viaggi di istruzione nei limiti della disponibilità di spesa iscritta nei relativi aggregati e voci.
4. Ogni Consiglio di Classe, consultate tutte le componenti (alunni, docenti, genitori), definirà le visite guidate e il viaggio di istruzione in relazione alla meta, alle relative spese ed alla presumibile data, nella programmazione d’inizio anno scolastico; successivamente il Consiglio di Istituto approverà tali attività, con tutti gli elementi utili (accompagnatori, data, meta, spesa, ditta di trasporto o mezzo di trasporto, orario di partenza e di rientro, ecc.). In sede di consiglio di classe o interclasse potranno essere proposte tipologie di viaggi di istruzione diverse o mete differenti. Verrà effettuato il viaggio che risponderà alla percentuale di adesioni di cui seguente comma 12.
5. E’ consigliabile effettuare l’uscita accorpando, di volta in volta, almeno due classi, per ridurre la spesa.
6. Ad ogni docente saranno affidati al massimo 15 alunni. In presenza di alunno portatore di handicap, è prevista la partecipazione dell’insegnante di sostegno.
7. Tutti i partecipanti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile per danni contro gli infortuni e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e muniti di idoneo documento di riconoscimento.
8. E’ consentita, in casi particolari, (se concordato con gli insegnanti) la partecipazione dei genitori, a proprie spese, sotto la propria responsabilità e in regola con l’assicurazione.
9. E’ fatto divieto agli alunni di allontanarsi da soli, o a piccoli gruppi, dagli insegnanti accompagnatori; è inoltre fatto divieto ai genitori, durante la gita, di allontanarsi con i figli o di interferire con le attività.
10. E’ fatto divieto di utilizzare mezzi privati non autorizzati.
11. Ad ogni partenza si dovrà sempre controllare con l’appello nominativo la presenza degli alunni.
12. Essendo il viaggio di istruzione o la visita didattica un’attività scolastica a tutti gli effetti, l’adesione da parte degli alunni dovrà essere la più ampia possibile (almeno il 67% per classe). Eventuali variazioni di detta percentuale saranno oggetto di apposita delibera da parte del Consiglio di Istituto.
13. Gli accorpamenti fra le classi, in caso di necessità, potranno essere fatti tra sedi e plessi diversi.
14. I docenti accompagnatori, prima della partenza, controlleranno tutti i documenti secondo l’ordine di servizio del viaggio.
15. Tutte le uscite dovranno sempre essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992, che disciplina la materia. A detta C.M. n. 291/92 si fa esplicito riferimento e si rinvia per le parti non considerate nel presente regolamento.
16. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione si effettuano per perseguire obiettivi educativi e didattici quali: la conoscenza dell’aspetto storico – artistico – culturale del territorio; la conoscenza degli aspetti naturalistici e ambientali; la conoscenza degli aspetti produttivi; la consapevolezza di contribuire ad un progetto o lavoro comune; sapere organizzare il proprio lavoro in funzione dell’attività da svolgere; facilitare l’interazione con l’ambiente esterno; apprendere in un ambiente diverso da quello scolastico; favorire la socializzazione.
17. L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia o all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche.
18. La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell’iniziativa in modo che sia compatibile con l’attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata, (C.M. 2.10.96, n. 623)
19. Per quanto riguarda la quota pro-capite degli alunni, relativa alle visite d’istruzione verrà divisa la spesa totale per il numero dei partecipanti arrotondando all’Euro successivo.
Tutte le spese sostenute dai docenti durante le visite d’Istruzione – per conto dell’istituzione scolastica – verranno rimborsate dall’Istituto previa adeguata documentazione.
20. Gli alunni che per motivi di salute o per il mancato consenso degli esercenti la patria potestà familiare, non possono prendere parte alle attività in titolo, verranno affidati ad altri insegnanti in servizio nella sede scolastica dagli stessi frequentata, al verificarsi delle visite e dei viaggi educativi e didattici.
21. Il Consiglio di Istituto prevede nel bilancio di previsione relativo ad ogni esercizio finanziario, le somme a parziale copertura del costo della attività didattiche esterne, cui gli alunni saranno chiamati a contribuire direttamente con modeste quote personali di partecipazione.
Poiché la disponibilità finanziaria dell’Istituto in ordine alla sovvenzione delle attività scolastiche esterne risulta assai limitata, saranno accettati versamenti su apposito c/c postale da parte di Enti e di privati (familiari degli alunni compresi) al bilancio dell’Istituto stesso, vincolati all’utilizzo per tale attività e per determinate classi o sezioni.
Al Dirigente viene riservata la facoltà di sovvenzionare la partecipazione alle attività scolastiche esterne degli alunni di cui sia stato riconosciuto lo stato di impossibilità o di grave disagio economico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio (cfr. art. 29). Ove il viaggio di istruzione o educativo venga gratuitamente offerto da terzi (persone giuridiche o persone fisiche) non essendoci gestione di fondi dell’Istituto fuori del bilancio dell’Istituto, le competenze degli organi scolastici sono limitate all’organizzazione e alla verifica delle condizioni di legge ed amministrative relative alla congruità didattico educativa dell’attività didattica esterna ed alla sicurezza per i partecipanti alla stessa.
22. E facoltà del Consiglio di Classe, o del team dei docenti, valutare l’opportunità di partecipazione al viaggio d’istruzione degli alunni che abbiano tenuto un comportamento scorretto tale da pregiudicare la sicurezza e lo svolgimento in serenità del viaggio stesso, o siano incorsi in sanzioni disciplinari. L’attribuzione del 7 in condotta viene considerata di per sé causa di esclusione dalle visite e dai viaggi d’istruzione, fatti salvi casi particolari oggetto di deroga da parte del Consiglio di Classe e/o del Dirigente Scolastico. I Docenti avvertiranno i Genitori delle eventuali esclusioni.
ART. 29 – DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento verrà divulgato con le seguenti modalità:
a. pubblicazione sul sito Istituzionale della scuola;
b. distribuzione di una copia cartacea nei plessi;
c. lettura e commento in classe – da parte dei docenti – degli articoli che riguardano gli allievi.
ART. 30 – NORME FINALI
1. Ogni modifica al presente documento dovrà essere approvata dal Consiglio d’ Istituto.
2. Fanno parte integrante del presente documento il regolamento di disciplina, le carte dei diritti e deidoveri degli alunni, dei genitori, dei docenti e del personale ata.
3. Il presente regolamento d’Istituto è inoltre integrato, per le parti di competenza, dai singoli Regolamenti di Plesso esposti nei plessi e pubblicati sul sito internet della scuola.
4. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni della normativa vigente.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art.1 (Mancanze disciplinari).
Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell’istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.
Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso.
Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’istituto.
Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico.
Art.2 (Responsabilità disciplinare).
La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l’Istituto.
La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d’istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all’interno dell’istituto.
Art.3 (Sanzioni disciplinari).
Le sanzioni disciplinari sono l’ammonizione e la sospensione dalle lezioni, dallo scrutinio e/o dall’esame di stato: esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente.
Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto o oralmente, per quanto riguarda la sola ammonizione orale, sono sempre adeguatamente motivate, e vengono notificate allo studente interessato.
I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati.
Art.4 (Ammonizione).
L’ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal Dirigente Scolastico, in accordo col docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente.
L’ammonizione può essere in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, o scritta su apposita indicazione del Consiglio di Classe.
Art.5 (Sospensione).
La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l’irrogazione della sospensione è di competenza del dirigente scolastico, su delibera del Consiglio di Classe.
Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del dirigente, dell’organo di disciplina. Il provvedimento disciplinare verrà comunicato alla famiglia dell’alunno per iscritto.
Art. 6 (Sospensione superiore ai 15 gg ed esclusioni dallo scrutinio/esame di stato).
a. Nel caso di azioni di particolare gravità che violino la dignità ed il rispetto dovuto alla persona umana o che causino situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e che si possano quindi configurare in astratto sotto la forma di reati di rilevanza penale, è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15gg.
b. In caso di recidiva e nell’impossibilità di realizzare un reinserimento responsabile dell’alunno nella comunità in tempi brevi, può essere disposto l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
c. In casi ancor più gravi ed eccezionali, lo studente potrà essere escluso dallo scrutinio finale e/o non ammesso all’Esame di Stato conclusivo.
Le sanzioni di cui alla lettera m) e successive della tabella sono irrogate dal Consiglio d’Istituto mentre il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico svolgono la fase istruttoria del procedimento.
Art.7 (Conversione delle sanzioni).
L’organo che commina la sanzione offre, compatibilmente con le risorse organizzative interne, la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.
Queste attività, che possono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie.
La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l’allontanamento dalla comunità scolastica.
Art.8 (Procedura per i procedimenti disciplinari).
a) II Procedimento disciplinare inizia con la comunicazione alla famiglia dell’avvio della procedura così da consentire alla famiglia dell’alunno di esporre le proprie ragioni.
b) Trascorso il tempo indicato nella comunicazione, il dirigente porta il caso all’attenzione del primo Consiglio di classe o lo convoca d’urgenza.
c) Contro le sanzioni di cui al presente articolo è ammesso reclamo entro 15gg. dalla ricevuta comunicazione, esclusivamente in forma scritta, all’Organo di Garanzia dell’Istituto.
d) Ai sensi dell’art. art. 5 comma 2 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 è istituito l’organo di garanzia dell’Istituto Comprensivo di Induno Olona.
ORGANO DI GARANZIA
Il Consiglio di Istituto nomina l’Organo di Garanzia della scuola che risulta composto da:
- Dirigente Scolastico, membro di diritto e Presidente dell’Organo stesso;
- 2 Docenti (più un supplente) designati dal Consiglio d’Istituto;
- 2 genitori (più un supplente) designati dal Consiglio d’Istituto;
L’ Organo di Garanzia, il cui incarico è triennale, ha il compito di decidere in via definitiva sui ricorsi presentati da chi esercita la patria potestà avverso le sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento.
Il Comitato di Garanzia viene convocato dal D.S. entro 10 gg. dal ricevimento del ricorso pervenuto in forma scritta dagli esercenti la patria potestà.
L’Organo è da ritenersi validamente insediato quando siano intervenuti almeno tre componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante.
Eventuali componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione, dovranno astenersi dal partecipare alle sedute. La presenza di astenuti nelle votazioni determina un conseguente abbassamento del quorum necessario per ottenere la maggioranza. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il termine previsto, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
L’Organo di Garanzia, infine, decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti , anche contenuto nel presente Regolamento, è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale secondo le modalità stabilite dall’art. 2 DPR 235 /2007.
Art.9 (diritto di difesa).
Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
Art.10 (pubblicazione ed efficacia).
Il regolamento e ogni sua modifica entrano in vigore dal momento della loro affissione all’albo on line dell’Istituto. La scuola si impegna a diffondere la conoscenza del regolamento tra gli alunni e le loro famiglie.
TABELLA A
Esempi di sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazioni del Regolamento di Disciplina o al verificarsi di atti e comportamenti scorretti
VIOLAZIONE | SANZIONE | ORGANO COMPETENTE |
Mancanza ai doveri scolastici. Venire a scuola senza materiale; non eseguire i compiti assegnati; rifiutarsi di eseguire il compito in classe, creare confusione, ecc. |
In presenza di trasgressioni i docenti procedono ad un richiamo verbale e qualora il comportamento sia reiterato provvedono ad avvisare le famiglie. |
Docenti della classe |
Utilizzo di materiale non attinente alle attività scolastiche (per es. giochi, giornalini, game-boy, carte, ecc.) |
Ritiro, temporaneo, del materiale ed ammonizione prima verbale e poi scritta sul registro e sul diario dell’alunno perché la famiglia sia informata. |
Docenti della classe |
Danni, volontari, a materiale scolastico altrui o della collettività, a locali, arredi, attrezzature, a spazi interni ed esterni, al patrimonio della scuola |
Comunicazione scritta ai genitori. | Dirigente Scolastico In caso di sospensione: Dirigente Scolastico su proposta dei docenti della classe |
Gravi azioni che incidono sul regolare andamento delle attività didattiche |
Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni |
Dirigente Scolastico su proposta dei docenti della classe |
Offesa alle persone, alle istituzioni, alle credenze religiose ed al patrimonio culturale di ciascun individuo |
Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni |
Dirigente Scolastico su proposta dei docenti della classe |
Accensione e utilizzo di telefoni cellulari da parte degli alunni all’interno dell’edificio scolastico e durante le visite guidate. |
Ritiro del cellulare e riconsegna ad uno dei genitori. Nota sul registro di classe.In caso di recidiva sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni. |
Docenti della classe In caso di sospensione: Dirigente Scolastico su proposta dei docenti della classe |
Uso del telefonino a scuola o durante le gite per riprendere persone, inconsapevoli, mediante foto o video per farne un utilizzo illegale |
Sospensione da 1 a 5 giorni ed eventuale denuncia alle autorità competenti. |
Dirigente Scolastico su proposta dei docenti della classe |
Offese, oltraggio al personale della scuola, ai compagni ed alle compagne |
Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni |
Dirigente Scolastico su proposta dei docenti della classe |
Recidive da parte di un alunno già sospeso nella trasgressione di cui ai punti da c) ad h) |
Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni |
Dirigente Scolastico su proposta dei docenti della classe |
Mancata osservanza del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze della scuola |
1) Sanzione amministrativa di € 27,50 € (raddoppiata in caso di recidiva o qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini); 2) sospensione da 1 a 3 giorni |
Responsabili di Plesso in quanto soggetti preposti alla vigilanza e all’osservanza del divieto di fumo Dirigente Scolastico su proposta dei docenti della classe |
Azioni di particolare gravità che violino la dignità ed il rispetto dovuto alla persona umana (aggressioni, minacce, ingiurie) o che causino situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone (incendi, allagamenti, devastazioni) e che si possano quindi configurare in astratto sotto la forma di reati di rilevanza penale |
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15gg. |
Consiglio d’Istituto Su proposta del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe |
casi di recidiva con impossibilità di realizzare un reinserimento responsabile dell’alunno nella comunità in tempi brevi |
Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico |
Consiglio d’Istituto Su proposta del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe |
casi ancor più gravi ed eccezionali | esclusione dallo scrutinio finale e/o dall’ammissione all’Esame di Stato conclusivo |
Consiglio d’Istituto Su proposta del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe |
LA CARTA DEGLI ALUNNI DIRITTI E DOVERI
1) Tutti gli alunni hanno il diritto di essere rispettati come persona dagli adulti che si occupano di loro. Essi hanno il diritto di comprendere eventuali rimproveri che sono loro diretti per correggere comportamenti inadeguati e non per mettere in discussione il loro valore di persona.
2) Gli alunni hanno il dovere di salutare educatamente e rispettare tutti gli adulti, insegnanti ed operatori, che si occupano della loro educazione evitando anche l’aggressività verbale.
3) Tutti gli alunni hanno il diritto di crescere e di sviluppare la propria persona in autonomia e stima di sé.
4) Gli alunni hanno il dovere di eseguire le indicazioni fornite dall’insegnante attraverso un corretto comportamento e impegno scolastico.
5) Tutti gli alunni hanno il diritto di apprendere secondo le proprie capacità e potenzialità.
6) Gli alunni si devono applicare con un impegno costante ed assiduo e rispettare l’orario stabilito dalla scuola e frequentarla regolarmente.
7) Gli alunni hanno il diritto di usufruire degli spazi scolastici e di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri.
8) Gli alunni hanno il dovere di rispettare gli spazi, le attrezzature, gli arredi a loro dedicati con un comportamento corretto e rispettoso delle strutture presenti, della condivisione comune e dei diritti degli altri.
9) Gli alunni hanno diritto ad una pausa di ricreazione nei tempi stabiliti dai singoli plessi.
10) Gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole che sono ispirate dalla convivenza civile.
11) Ogni alunno ha il diritto di manifestare le proprie idee e opinioni rispettando le regole di convivenza civile.
12) Ogni alunno ha il dovere di rispettare le opinioni degli altri anche se non condivise.
13) Gli alunni hanno il diritto di essere seguiti durante il loro apprendimento, rispettati nelle proprie capacità e potenzialità ricevendo l’aiuto necessario per conseguire il successo formativo.
14) Gli alunni hanno il dovere di eseguire i compiti assegnati a casa, di rispettare i tempi dei compagni durante le attività scolastiche e di aiutarli in caso di difficoltà.
15) Ogni alunno ha diritto di conoscere la valutazione del proprio lavoro svolto in rapporto al percorso didattico compiuto.
16) Ogni alunno ha il dovere di impegnarsi per ottenere risultati adeguati alle proprie capacità.
Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007).
LA CARTA DEI GENITORI DIRITTI DOVERI
1) I genitori hanno il diritto che i loro figli siano educati senza discriminazioni basate sul colore della pelle, sull’origine etnica, sulla nazionalità, sul sesso, sulle condizioni socio-economiche e su eventuali disabilità.
2) I genitori hanno il dovere di richiamare i propri figli al rispetto delle regole di convivenza civile.
3) I genitori hanno il diritto di vedere riconosciuto ai loro figli pieno accesso al sistema educativo in base alle loro necessità, alle loro capacità ed ai loro meriti.
4) I genitori hanno il dovere di impegnarsi personalmente collaborando con la scuola nel processo educativo e didattico dei propri figli, rispondendo personalmente di eventuali danni provocati dagli stessi.
5) I genitori hanno il diritto di avere colloqui, regolarmente programmati, con gli insegnanti durante l’orario di ricevimento.
6) I genitori hanno il dovere di interessarsi in modo attento e coinvolgente alla vita scolastica. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni e/o colloqui fissati per informarli sull’andamento dell’attività didattica. Hanno il dovere di attenersi, nel comunicare con gli insegnanti , ai colloqui fissati.
7) I genitori hanno il diritto di essere informati sul processo di apprendimento del proprio figlio.
8) I genitori hanno il dovere di rendere autonomo e responsabile il proprio figlio anche nell’organizzazione dei libri e del corredo scolastico evitando la consegna durante le lezioni del materiale dimenticato e, per motivi di sicurezza, di ritornare a scuola in orario extrascolastico.
9) I genitori hanno il diritto di veder salvaguardati la salute del proprio figlio e il completo utilizzo del tempo scuola.
10) I genitori hanno il dovere di controllare che i figli arrivino a scuola in orario.
11) I genitori hanno il dovere di informare tempestivamente gli insegnanti in caso di malattie infettive, pediculosi, intolleranze ed allergie.
12) I genitori hanno il diritto di conoscere, attraverso circolari o comunicazioni scritte, tutte le informazioni legate alla vita scolastica.
13) I genitori hanno il dovere di controllare, quotidianamente, il diario, il quaderno degli avvisi o il libretto scuola/famiglia e firmare le comunicazioni.
LA CARTA DEGLI INSEGNANTI DIRITTI DOVERI
1) I docenti hanno il diritto di chiedere agli alunni la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
2) I docenti hanno il dovere di informare i genitori sul comportamento, sul profitto e sulle assenze degli scolari.
3) I docenti hanno il diritto di conoscere informazioni sullo stato di salute avendone riguardo durante particolari momenti scolastici (dieta alimentare, allergie…) rispettando la legge sulla Privacy.
4) I docenti hanno il dovere di assistere gli alunni in ogni momento della giornata scolastica, anche nei momenti di intervallo.
5) I docenti hanno il diritto di richiedere informazioni sul Curriculum scolastico.
6) I docenti hanno il dovere di cooperare con i diversi ordini di scuola affinché sia garantita la continuità scolastica dell’alunno.
7) I docenti hanno il diritto di attuare opportune strategie per correggere e contenere comportamenti irriguardosi degli alunni.
8) I docenti hanno il dovere di attuare opportune strategie per correggere e contenere comportamenti inadeguati.
Per quanto non previsto si rinvia al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013) e al Codice Disciplinare Personale Docente (Decreto legislativo 297/1994).
LA CARTA DEL PERSONALE ATA DIRITTI DOVERI
1) Tutto il Personale ATA ha diritto:
• alla tutela della propria privacy;
• al rispetto da parte degli alunni,dei docenti e dei genitori;
• a partecipare a iniziative di aggiornamento per lo specifico profilo professionale;
• a prendere parte alle attività (manifestazioni,mostre,spettacoli) organizzati dall’Istituto;
• a stabilire rapporti significativi sul piano umano con tutte le componenti della Scuola.
2) I doveri del personale ATA sono disciplinati dal C.C.N.L. vigente ( capo IV). In particolare il personale ATA ha il dovere di:
• accogliere cortesemente il pubblico;
• collaborare con i docenti;
• custodire rigorosamente il diritto alla privacy di ciascuno;
• non utilizzare il materiale ed i sussidi per uso personale;
• rispettare l’orario di servizio anche in caso di variazioni sopraggiunte per motivi organizzativi;
• usare un linguaggio adeguato sia nei toni che nei contenuti;
I Collaboratori Scolastici hanno altresì il dovere:
• accogliere e sorvegliare gli alunni all’entrata;
• mantenere puliti i locali, gli spazi di pertinenza scolastica e gli arredi;
• custodire e sorvegliare i locali scolastici;
• sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
• collaborare allo spostamento delle suppellettili
3) Tutto il personale ATA fa parte integrante della Scuola, di cui garantisce la funzionalità; ha il diritto/dovere di conoscere le delibere del Collegio Docenti, del Consiglio d’Istituto e le finalità educative che la scuola si propone.
Per quanto non previsto si rinvia al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013) e al Codice disciplinare del Personale ATA (artt. 92 e seguenti CCNL 2007 Comparto Scuola)
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Il Presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/12/2015 ed entra in vigore dal 1 gennaio 2016. A partire da tale data il precedente Regolamento perderà la propria efficacia.
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.